Le normative sull’ARVA

L’ARVA è il dispositivo che serve per ritrovare più facilmente chi rimane sepolto sotto una valanga, e potenzialmente salvargli la vita. In Italia esistono varie leggi sull’uso dell’ARVA, e vorrei spiegarle brevemente.

In realtà, poi, le normative sull’ARVA differiscono da regione a regione ed è facile fare confusione in merito: c’è chi lo richiede per certe attività, ci sono regioni in cui viene fatta menzione dell’ARVA, e altre in cui invece no. Leggi in cui si parla dell’ARVA con relativo kit, leggi in cui si menziona solo l’apparecchio in sè…
Insomma, come spesso accade la questione è abbastanza complicata.

In questo articolo vi parlo delle leggi regionali sull’uso dell’ARVA e poi mi lancerò in un breve commento personale, sperando di avere anche la vostra opinione in merito nei commenti.

Una serie di dispositivi ARVA, in questo articolo ho parlato dei migliori secondo la mia opinione

Il discorso è lungo, quindi bando alle ciance e via con…

Le leggi sull’uso dell’ARVA

Prima di tutto bisogna dire che c’è una legge nazionale per l’ARTVA, che cito:

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso

Questo è l’articolo 17, comma 2, della legge del 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
È una norma molto generica, che nell’articolo successivo (il 18) mette nelle mani delle regioni la libertà di stabilire eventuali altre prescrizioni e di decidere multe varie, che comunque sono incluse in un range tra i 25 e i 250€.

Se ci fate bene caso, la legge nazionale parla solo di soggetti che fanno sci-alpinismo, e non di chi se ne va in montagna con le ciaspole. È uno degli aspetti più controversi di queste normative, nel senso che in alcune regioni si è rimasti dentro questo ambito, mentre in altre si è deciso di andare oltre innervosendo parecchio gli escursionisti. Ma lo vediamo meglio ora che parliamo delle normative ARTVA nelle singole regioni interessate da nevicate intense, e lo facciamo con una carrellata da Est a Ovest, da Nord a Sud.

Norme ARVA in Friuli Venezia Giulia

Una regione con delle montagne bellissime e che ha un suo patrimonio di piste da sci, escursioni sulla neve e così via. È ovvio che anche da queste parti abbiano preso posizione sull’argomento, con una legge regionale sull’ARVA che è però abbastanza vaga.

Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l’utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi.

Si parla di soggetti che praticano lo sci-alpinismo e la camminata con racchette da neve, estendendo quindi il discorso rispetto alla normativa nazionale. MA non si parla di obbligo quanto di promozione, e soprattutto pare che i soggetti che devono muoversi attivamente sono i noleggiatori di attrezzature e i gestori delle aree in cui si scia. Un po’ un pasticcio, perché sembra quasi che gli unici posti dove si fa sci-alpinismo siano le piste da sci… Mah.

Tra l’altro al comma successivo della norma si parla di non responsabilità per i gestori degli impianti. Quindi in Friuli Venezia Giulia ad oggi si va un po’ in ordine sparso, e se succede qualcosa niente multe e niente colpe per nessuno.

Norme per l’ARVA in Veneto

Molto lineari in Veneto:

rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).

In pratica si rimanda alle leggi nazionali, in particolare quella che ho citato sopra. Quindi se fate sci-alpinismo in Veneto dovete portarvi dietro l’ARVA, senza menzioni di kit pala e sonda. Il riferimento al comma 1 lettera d dell’articolo 2 è un po’ un loop, ma il rimando è comunque alla legge nazionale in vigore.

Leggi ARVA Lombardia

La Lombardia è la regione che risulta più inflessibile tra tutte quelle menzionate. Nella legge regionale dell’1 Ottobre 2014, numero 26, all’articolo 14 comma 3, si dice:

Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d’alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.

Quindi se sei uno sciatore fuoripista, un escursionista in alta quota, uno scialpinista, e vai in ambienti che sono diversi dalle piste da sci devi avere un ARVA con te.
La Lombardia in pratica recepisce la legge nazionale ma la estende anche a chi cammina fuori dalle piste, ad esempio con le ciaspole.

In effetti in Lombardia ci sono state più perplessità al riguardo, perché la legge è parecchio restrittiva. Personalmente ho letto tanti riferimenti alla norma che non fanno tanta chiarezza, ma mi pare di capire che in sostanza le aree sciabili attrezzate di cui parla non sono semplicemente quelle sciabili, ma anche le piste per ciaspole. Quindi anche la norma della Lombardia è aperta a interpretazioni, ma se fossi in voi e volessi andare a ciaspolare in Lombardia ci starei un po’ attento.

Normative per l’ARVA in Piemonte

In Piemonte la regolamentazione sull’uso dell’ARTVA è stata un po’ travagliata: la Regione aveva scritto la prima volta la legge nel 2009, ma era stata accolta con poca convinzione perché mal circostanziata (come in realtà sono tante leggi regionali in merito). Poi si era corso ai ripari nel 2015, con la legge 26 del 22 Dicembre che parla all’articolo 53, comma 2, del tema:

I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Questa è forse la legge più completa tra le norme regionali viste finora, e forse anche la più equilibrata.

Si parla delle attività praticate (si menzionano specificamente le racchette da neve), si parla del “proprio rischio e pericolo” e si escludono dalla necessità di uso dell’ARVA i percorsi individuati dai comuni.
In più si dice che per decidere in merito all’uso dello strumento si devono verificare le condizioni climatiche e della neve.

Leggi ARVA Val D’Aosta

Al contrario, la legge regionale della Val d’Aosta, n.27 del 15 Novembre 2007, all’articolo 7, comma 2, è scarna e dice:

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso

D’altra parte però è chiara e non lascia spazio a dubbi: se si fa sci-alpinismo bisogna portarsi dietro l’ARVA, sempre.


C’è una grossa mancanza, ma a quanto pare in Trentino Alto Adige non c’è una normativa regionale per l’uso dell’ARTVA, ed è una scelta particolare considerato quante belle montagne frequentate anche in inverno ci siano.

Un paio di considerazioni sulle leggi per l’ARVA

Non sono nessuno per dire qualcosa in merito a queste leggi, non sono un legislatore né un esperto di diritto. Sono un semplice frequentatore della montagna che ama andare in montagna anche in inverno, cercando sempre di andarci in sicurezza, con il minimo rischio possibile.

E mi pare che la maggior parte di queste leggi non faccia un buon servizio a chi si avvicina alla montagna.
Io credo che gli strumenti non possano mai sostituire la conoscenza, la competenza, l’abitudine a comprendere i segni della natura: un ARVA non è uno strumento che evita le valanghe, ma che serve dopo che il peggio è successo, e il peggio bisognerebbe evitarlo.

L’unica norma che ritengo veramente ben fatta è quella del Piemonte, perché nel suo corpo c’è già il dubbio: bisogna guardare i bollettini nivologici (e questa è sempre la prima cosa da fare in inverno), bisogna sapere com’è il percorso che si va a fare e se è pensato da esperti. Bisogna in sostanza capire che condizioni troveremo nel luogo che vogliamo visitare con rispetto e attenzione. Penso che una legge che ha quasi una funzione educativa come questa sia ben fatta e risulti un buon primo passo per aiutare nel corretto utilizzo di uno strumento importante come l’ARVA.

Infine: avere l’ARVA non significa saperlo usare. Nessuna legge prevede che prima di usare l’ARTVA si debba fare un corso (sono un sostenitore di questa necessità, per chiarezza), ma forse sarebbe meglio. Piuttosto che pensare alla massima sicurezza e alla massima severità, obbligando a usare l’ARVA in tutte le condizioni possibili e immaginabili, si dovrebbe pensare alla realtà delle cose, al fatto che controllare tutti i frequentatori della montagna e verificare che tutti abbiano l’ARVA in inverno è impossibile e che è meglio prevenire.

Se volete un aiuto alla scelta, leggetevi questo mio articolo sulla scelta dei migliori ARVA. Ho cercato di mettere assieme le mie conoscenze sull’argomento e di raccontarvi in generale quello che so su questa strumentazione che deve essere provata prima di trovarsi in difficoltà!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *